1. È istituita in Parma una corte d'appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.
1. È istituita in Parma una corte d'appello in funzione di corte di assise d'appello nella cui circoscrizione sono comprese le corti d'assise di Parma, di Reggio Emilia e di Piacenza.
1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2.
1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della corte d'appello di Parma e della corte d'appello di